TIRO A SEGNO NAZIONALEAffiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia
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Regolamento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo alla liberalizzazione delle armi
ad aria compressa, con potenze inferiori a 7,5 J e ad avancarica.
DECRETO
9 agosto 2001, n. 362 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°
231 del 4/10/01 Regolamento recante la
disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas
compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica
non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo. IL
MINISTRO DELL’INTERNO Visto il regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e’
stato approvato il testo Vista la legge 21 febbraio
1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme
sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati; Visto l’articolo 11 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee -
legge comunitaria 1999; Visto l’articolo 27 della
legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee -
legge comunitaria 2000; Vista la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi; Considerato che, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre adottare,
con regòlamento, una disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano energia cinetica non
superiore a 7,5 joule; Considerato che ai sensi dell’articolo 27 della citata
legge n. 422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore
al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla
disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili “erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5
joule”; Rilevata la necessita’ di definire con apposito regolamento ed in
conformita’ ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta
disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle
repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al Visto l’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione Data comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai Adotta il seguente
regolamento: Titolo Armi
ad aria o a gas compressi con modesta capacita’ offensiva Art. 1. Definizione 1. Le armi ad aria o a gas
compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia
cinetica, misurata 2. Le armi di cui al comma i
possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a
ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non
idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. Art. 2. Verifica di conformità 1. La produzione e
l’importazione delle armi di cui all’articolo i e’ subordinata alla
preventiva verifica di conformita’ da parte della Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi. 2. La verifica di
conformita’ e’ effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche
indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario. 3. La domanda succitata,
conforme all’imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero
dell’interno, ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento della
pubblica sicurezza - Ufficio
per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le
indicazioni relative alle generalita’, se persona fisica e la ditta, la
ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e
dell’importatore, il relativo domicilio o sede nonche’ le caratteristiche
dell’arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa e’ prodotta
o da cui e’ importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza,
lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarita’
strutturale dell’arma. Il richiedente dovra’ precisare se intende produrre o
importare l’arma, indicandone in quest’ultimo caso la fabbrica e lo Stato di
provenienza. 4. Alla domanda devono
essere allegate: a) una relazione tecnica,
corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all’arma ed alle parti
di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell’articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre b) una certificazione
dell’energia cinetica erogata, misurata all’origine, rilasciata dal Banco
nazionale di prova di Gardone VaI Trompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni. 5. L’esibizione del
prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, e’ effettuata a richiesta
della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le 6. Le risultanze della
verifica di conformita’ sono comunicate al soggetto richiedente di cui al
comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda. 7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresi’ chiunque detenga le armi di cui all’articolo i iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento. Art. 3. Immatricolazione i. Sulle armi di cui
all’articolo i devono essere impressi i segni identificativi previsti
dall’articolo il, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta
eccezione per il numero di iscrizione Art.
4. Punzone
di identificazione i. Sulle armi di cui
all’articolo i e’ apposto dal produttore o dall’importatore, dopo la
verifica di conformita’,
uno specifico 2. I soggetti indicati
all’articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni
diverse dal commercio, devono chiedere l’apposizione dello specifico punzone
da parte del Banco nazionale di prova. Art. 5. Fabbricazione ed
importazione i. La fabbricazione e
l’importazione delle armi di cui 2. Le domande dirette ad
ottenere l’autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le
indicazioni stabilite Art. 6.
Esportazione 1. Chiunque intende
esportare le armi di cui all’articolo i deve dame preventivo avviso scritto al
questore della provincia da cui le armi sono spedite. 2. L’avviso deve contenere
l’indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle
armi oggetto 3. Per la sola matricola
e’ possibile effettuare l’avviso all’atto della spedizione. 4. Del ricevimento
dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta. 5. Se entro dieci giorni dal
ricevimento dell’avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedi menti dell
‘Autorita’ di pubblica Art.
7. Cessione 1.
La cessione 2. I commercianti di armi
provvedono all’annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui
all’articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalita’ previste
dall’articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data
dell’operazione, persona o ditta con la quale l’operazione e’ compiuta,
specie, contrassegni e quantita’ delle armi acquistate o vendute e modalita’
con le quali l’acquirente ha dimostrato la propria identita’ personale. 3. Le armi di cui all’articolo i possono essere acquistate da
soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento. 4. Sono consentiti la
cessione ed il comodato delle armi di cui all’articolo 1, purche’ avvengano
con scrittura privata tra soggetti 5. La vendita per corrispondenza e’ regolata dal disposto
dell’articolo 17 della legge n. 110/1975. 6. La vendita nelle aste pubbliche e’ consentita nel rispetto
delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 7. E’ fatto divieto dell’affidamento a minori delle armi dì
cui all’articolo i. Art.8. Detenzione i. La detenzione delle armi di
cui all’articolo i non e’ sottoposta
all’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 38 del regio decreto n.
773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per
le armi comuni da sparo dall’articolo 10, comma sesto, della legge n.
110/1975. Art. 9. Porto 1. Il porto delle armi di cui
all’articolo i non e’ sottoposto ad autorizzazione dell’Autorita’ di
pubblica sicurezza. 2. Le armi di cui al comma i
non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze
di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in
riunioni pubbliche. 3. L’utilizzo delle armi di cui al comma i
e’ consentito esclusivamente a maggiori di eta’ o minori assistiti da
soggetti Art. 10. Trasporto 1. Il trasporto delle armi di cui all’articolo i deve essere
effettuato usando la massima diligenza. 2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in
custodia. Art.
11. Parti d’arma 1. Le parti delle armi di
cui all’articolo i non si considerano parti di arma comune da sparo. Art.
12. Definizione Art. 13. Immatricolazione
e verifica di funzionamento 2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di
cui all’articolo il della legge n.
110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma i sia
conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 12; a tal fine, ove
ritenuto necessario, puo’ avvalersi della consulenza dell’esperto di cui
all’articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975. 3. I prototipi delle armi di cui al comma i prodotte all’estero,
sono sottoposti a cura dell’importatore alla verifica di funzionamento da
parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. E’ vietata
l’importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del
Banco nazionale di prova. 4. Le armi di cui al comma i non sono sottoposte a verifica di
conformita’ da parte della Commissione consultiva centrale per il Art. 14. Porto 1. Il porto delle armi di cui all’articolo 12 e’ sottoposto
alla normativa vigente per le armi comuni da sparo. Art. 15. Disposizioni
applicabili 1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano
applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e il. Titolo III Infrazioni al
regolamento AmI.
16. Sanzioni 1. La violazione delle
disposizioni del presente regolamento e’ soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento della somma da L. 1.000.000
a L. 6.000.000. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931. 3. Ai finì dell’applicazione dell’articolo 17-ter del regio
decreto n. 773/1931, quando e’ accertata una violazione delle disposizioni
contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto,
fermo restando l’obbligo del rapporto previsto dall’articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all’autorita’
competente al rilascio dell’autorizzazione o, se il fatto non concerne
attivita’ soggette ad autorizzazione, al questore. 11 presente regolamento,
munito del sigillo dello Stato, sara‘ inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della |
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